CAGLIARI-ROMA Il Tar respinge il ricorso del club sardo. Legale Cagliari: “Faremo ricorso”

Is Arenas

E’  terminata da poco l’udienza del Tar del Lazi, nella quale si è discusso del ricorso presentato dal Cagliari che vorrebbe rigiocare la partita, persa a tavolino, contro la Roma. 

L’avvocato Saverio Sticchi Damiani, rappresentante della Roma, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni al termine dell’udienza: 

“Il Cagliari chiede un risarcimento in forma specifica, ovvero la ripetizione della partita. Secondo la Corte Costituzionale però sono previsti solo risarcimenti in denaro, quindi a mio avviso mancherebbe proprio il presupposto per la loro richiesta. A mio avviso non ci sono i presupposti per la ripetizione della partita”. 

Il legale dei sardi Enrico Lubrano, a margine, ha invece dichiarato:

“Il verdetto si saprà stasera o domattina”.

Ore 19.00:

Il Tar del Lazio ha respinto il ricorso del Cagliari contro lo 0-3 a tavolino con la Roma per la gara non disputata del 23 settembre scorso. Lo si apprende dall’ufficio stampa del club rossoblù. I legali della società del presidente Cellino ora stanno valutando un eventuale ricorso al Consiglio di Stato, ultimo passo possibile. La partita era stata prima rinviata dal prefetto di Cagliari, poi il giudice sportivo aveva assegnato la vittoria per 3-0 agli ospiti.

Fonte: Ansa

“L’ordinanza del Tar del Lazio ha del tutto omesso ogni valutazione sui motivi di illegittimità fatti valere dal Cagliari Calcio. La questione resta pienamente aperta e sarà portata all’attenzione del Consiglio di Stato il prossimo 7 maggio“. Ha commentato così l’avvocato Enrico Lubrano, legale del Cagliari, la decisione del Tar che ha confermato lo 0-3 in favore della Roma per la partita non giocata nel settembre scorso.

“Il Tar – ha aggiunto Lubrano – ha valutato soltanto il profilo preliminare, sancendo l’asserita inammissibilità della richiesta di ordinare la disputa della gara prima della fine del Campionato 2012-2013. Tale assunto è del tutto erroneo, in quanto il risarcimento in forma specifica costituisce la forma principale di rimedio risarcitorio prevista dal Codice civile, richiamato dal Codice del Processo Amministrativo, come riconosciuto da quella sentenza della Corte Costituzionale richiamata dal Tar nell’ordinanza di oggi”.

Fonte: Ansa

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