Ammenda di € 15.000,00: alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria, nonché nel recinto di giuoco, alcuni fumogeni e bengala; entità della sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all’art. 13 comma 1 lett. a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’ordine a fini preventivi e di vigilanza;
Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. FIORENTINA per avere suoi sostenitori, nel corso del primo tempo, indirizzato reiteratamente cori insultanti agli Ufficiali di gara”.