LEGGE STADI Ecco cosa cambia

Stadio Olimpico

E’ stata presentata il 24 settembre la proposta di legge n.1617, definita in sintesi“legge sugli stadi”, e pochi giorni fa è stata assegnata alla commissione cultura della Camera. In Aula per il voto, nell’ipotesi più ottimista, il testo arriverà a marzo, non prima.

Come riporta il quotidiano sportivo, è’ la legge che tutti i grandi club invocavano. Eppure, in assenza della nuova normativa, chi ha voluto costruire l’ha fatto seguendo un proprio percorso, come la Juventus e l’Udinese. La riqualificazione di impianti già esistenti è una via, l’altra è la realizzazione di nuovi complessi multifunzionali, che prevedano più impianti sportivi e strutture varie, come alberghi, centri commerciali, ristoranti, che creino valore aggiunto per la collettività. Su questo punto la proposta di legge è chiara: sì agli insediamenti edilizi « purché a destinazione non residenziale».

La legge sugli stadi ha l’obiettivo di snellire le procedure e dare certezze in più in termini di tempistica, sia nel caso di riqualificazione di impianti sportivi che nel caso di realizzazione di nuove strutture. Tra queste ipotesi, c’è quella che riguarda la Roma. Tra la presentazione del progetto e l’autorizzazione alla costruzione, secondo l’ideale tabella di marcia, non dovrebbero trascorre più di 340 giorni. Il progetto viene valutato dal Comune, poi trasferito alla Regione per l’istruttoria, che non può andare oltre i 180 giorni. In sede regionale viene attivata un’unica conferenza dei servizi, con tutti i soggetti competenti. La chiusura positiva del procedimento vale come autorizzazione a costruire. La procedura più snella, però, non andrà ad alterare le competenze del Comune in materia urbanistica. Per ogni variante agli strumenti urbanistici, come il piano regolatore, bisognerà confrontarsi con l’amministrazione locale.

E’ il caso di Tor di Valle, individuata dalla Roma come l’area sulla quale realizzare il nuovo stadio di proprietà. Secondo il Piano Regolatore del 2008 è classificata come “verde privato attrezzato”. Come recita l’art. 87, tali aree sono destinate «al mantenimento e/o alla messa a dimora di alberature, accompagnate dalla realizzazione di attrezzature sportive e di servizi connessi». In sintesi, il verde deve restare, così come l’impianto sportivo. Eventuali strutture complementari devono possedere il carattere di servizio: no all’edilizia residenziale, si a strutture commerciali e di ricezione turistica. Nel caso di Tor di Valle, poi, c’è la variabile Tevere. Il bordo fiume è sottoposto a tutela e non si può costruire entro una certa fascia.

Fonte: CorSport

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