Figc, approvate le modifiche all’art.12 del Codice di Giustizia Sportiva. Le società potranno “daspare” i propri tifosi

Tifosi Roma

Il 7 marzo 2018 la Figc, con un Comunicato Ufficiale, ha approvato alcune modifiche all’art.12 del Codice di Giustizia Sportiva. In particolare è stato introdotto il comma n° 10, che di fatto permetterà alle società di poter sospendere, ritirare o negare l’acquisto di un biglietto o un abbonamento ai propri tifosi. Ecco il testo del comma n°10. Per il comunicato ufficiale CLICCA QUI.

10. Le società professionistiche devono adottare un codice di regolamentazione della cessione
dei titoli di accesso alle manifestazioni calcistiche che:
a) preveda, tra l’altro, il rifiuto di ogni forma di violenza, discriminazione e di comportamenti
in contrasto con i principi di correttezza e probità;
b) subordini l’acquisizione dei medesimi titoli alla accettazione, da parte degli utenti, del
medesimo codice;
c) preveda, in caso di sua violazione, la applicazione di misure tali da comportare, tenuto
conto della natura e gravità dei fatti, la sospensione temporanea del titolo di accesso, il suo
ritiro definitivo, il divieto di acquisizione di un nuovo titolo.
In caso di mancata adozione del codice di regolamentazione, prima dell’inizio della stagione
sportiva, le società incorrono nella seguenti sanzioni:
− euro 200.000 per violazioni in ambito di Serie A;
− euro 100.000 per violazioni in ambito di Serie B;
− euro 50.000 per violazioni in ambito di Lega Pro.
In caso di mancata applicazione delle misure afflittive previste dal medesimo codice, le società
incorrono nelle seguenti sanzioni:
– euro 20.000 per violazioni in ambito di Serie A;
– euro 10.000 per violazioni in ambito di Serie B;
– euro 5.000 per violazioni in ambito di Lega Pro.

Fonte: figc.it

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